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LOGISTICA: Nuove norme sulla pesatura dei Contenitori. Firmato il Decreto che fissa i criteri

Chiarito che lo "Shipper" è lo "Spedizioniere"

 

Con la firma avvenuta ieri del Decreto 447/2016, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, ha fissato le direttive tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti della Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea, la convenzione internazionale dell'Organizzazione Marittima Internazionale - IMO, volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare).,relativi alla sicurezza della navigazione e delle navi adibite al trasporto dei container.

Il decreto, anche in relazione alle oggettive diffocoltà applicative, prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017 con il quale gestire la graduale implementazione dei processi di pesatura dei container; Durante questo periodo il Decreto stabilisce un limite massimo di errore, nella prima pesatura, pari a 500 chilogrammi.

La disposizione sulla pesatura dei container trae origine a seguito degli incidenti che hanno coinvolto portacontainer, a causa della mancanza di un dato certo relativo al peso effettivo dei contenitori stessi caricati a bordo delle navi. Per questo, durante una delle ultime sessioni dell'IMO, il Comitato Sicurezza Marittima (MSC) dell'organizzazione, ha adottato la risoluzione MSC. 380 (94) del 21 novembre 2014 che ha modificato la SOLAS sul tema della determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”.

Dal 1° luglio 2016 entrerà in vigore l'aggiornamento SOLAS (SOLAS 74, emendata dalla Risoluzione MSC. 380/94 del 21 novembre 2014) con l'introduzione della pesatura obbligatoria dei container, attraverso l'acquisizione della “massa lorda del container verificata- VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass), prima dell'imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.

Nel Decreto emanato dal Comando Generale, per limitare l'impatto delle norme e regolarne la graduale introduzione, è stato appunto previsto un periodo transitorio di un anno, dal 1 Luglio 2016 al 30 Giugno 2017, nel quale, per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore, potranno essere eventualmente utilizzati strumenti diversi da quelli regolamentari previsti nella SOLAS, purché l'errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.

E' stata inoltre prevista, in sede di controllo e verifica effettuata dopo la prima pesatura, una tolleranza - per ciascun contenitore - pari al 3% della massa lorda verificata.

Il Comando Generale sta predisponendo, inoltre, una circolare esplicativa e di dettaglio sulle procedure discendenti dall'applicazione del decreto stesso.

Si segnala inoltre che il CGCCP ha individuato lo "shipper" - concetto previsto dalla normativa internazionale - con "spedizioniere", "soggetto che ha l'onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore" (par 3, primo capoverso).
 

Con riserva di tornare sull'argomento, alleghiamo il testo del provvedimento

 

Allegati


Decreto 447/2016

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