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MOTORIZZAZIONE: Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica - Artt. 92 e 103 D.L. n.18/2020 - Aggiornamento elenco attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC

Circolare MOT prot. 1735 del 24 marzo 2020

 

Informiamo le aziende associate interessate che la Direzione Generale Motorizzazione – con CircolareMOT prot. 1735 del 23 marzo 2020, ha fornito precisazioni circa gli effetti prodotti dalle norme del richiamato D.L. n.18/2020 sull’operatività degli uffici della Motorizzazione.

In particolare:
Sospensione termini procedimentali (Art.103, comma 1)
Sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere con la presenza del personale, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del “lavoro agile” è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.

Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (Art. 103, comma 2)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020. Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, evidenziamo di seguito l’applicabilità della proroga di validità, per i documenti di maggiore interesse per il settore autotrasporto:

Differimento termini operazioni tecniche (Art. 92, comma 4)
I veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR nonché alla
sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del CDS.

La circolare, inoltre, aggiorna l’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020.

Le attività indifferibili sono le seguenti:
1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformidelle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo
rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.
 

Si rimanda alla lettura della Circolare MOT allegata.

Allegati


Circolare MOT del 23/03/2020

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