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Sorveglianza sanitaria e rientro in azienda

In particolare, dei soggetti positivi a lungo termine: dubbi interpretativi

 

Il susseguirsi di indicazioni da parte del Ministero della salute in ordine alla emergenza Covid [1] se, da un lato, costituisce un supporto necessario per orientare i comportamenti di cittadini e imprese, talvolta, nel succedersi in una logica di evoluzione scientifica, genera dubbi e perplessità, cui è necessario dare risposta adeguata e tempestiva.

In questo senso, il tema delle condizioni e delle modalità per il rientro in azienda dei lavoratori risultati positivi al virus si presta ad un breve commento e ad alcune osservazioni.

Va in primo luogo evidenziato che il Protocollo del 14 marzo 2020, come modificato il 24 aprile 2020, prevede che, per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica  precedente  alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneità alla mansione" (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Successivamente, con circolare del 12 ottobre 2020, Il Ministero della salute ha previsto tre ipotesi differenti (positivi asintomatici, positivi sintomatici e positivi a lungo termine) prevedendo, in particolare, la possibilità di rientro in comunità (e, quindi, anche al lavoro) di chi, “pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi”.

In questo senso venivano superate le indicazioni contenute nella precedente circolare n. 6607 del 29 febbraio 2020, secondo la quale si definiva

I soggetti positivi a lungo termine: il rispetto del Protocollo

Il tema maggiormente dibattuto è la previsione della circolare del 12 ottobre 2020 con riferimento alla legittimazione del rientro in comunità della persona ancora positiva, nonostante la scomparsa dei sintomi.

In merito, si ritiene che la previsione del Protocollo del 24 aprile, laddove prevede che le attività non possono proseguire se non in sicurezza e fa riferimento all’obbligo di dare attuazione alle disposizioni di legge ed alle indicazioni delle autorità sanitarie, imponga il rispetto delle indicazioni ministeriali, quale progressivo aggiornamento delle conoscenze scientifiche. In questa logica, il Protocollo appare anche in linea con la logica evolutiva dell’art. 2087 cc, oltre che della previsione dell’art. 29bis della legge n. 40/2020.

Dovrebbe, quindi, ritenersi coerente ritenere che il rientro del soggetto positivo dopo 21 giorni, in quanto scientificamente e formalmente avallato dal Ministero della Salute (quale massima autorità scientifica), sia del tutto legittima e rispettosa delle considerazioni scientifiche più avanzate.

Nel parere dell’11 ottobre 2020, il CTS ha escluso la contagiosità evidenziando che dopo il 21° giorno “le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione”.

Questo senza ovviamente trascurare le rilevanti criticità che una soluzione del genere può rappresentare per le imprese (sia sul piano giuridico che organizzativo) e per gli stessi lavoratori.

Le diverse considerazioni delle ASL

Le autorità sanitarie territoriali hanno assunto posizioni diversificate.

Ad esempio, secondo la Regione Veneto, la riammissione al lavoro del dipendente risultato positivo avverrà solo dopo acquisizione di certificato dell’Azienda ULSS territorialmente competente che attesti la negativizzazione.

La Regione Emilia-Romagna segue, invece, le indicazioni Ministeriali, riferendosi – in una circolare interna del 4 dicembre 2020 - anche ad un documento dell’ECDC del 16 ottobre 2020, che conferma il termine massimo di 20 giorni ai fini del termine dell’isolamento.

L’ASL di Brescia – in una nota inviata ai medici di base l’8 dicembre 2020 - ritiene, invece, che le indicazioni Ministeriali siano “valide per la riammissione in comunità (fine isolamento) anche del lavoratore ma non per il suo rientro al lavoro, per il quale dovrà attendersi la negativizzazione del test molecolare”. La conseguenza è che, secondo quella ASL, “il medico curante del lavoratore persistentemente positivo potrà richiedere il tampone di controllo anche oltre i 21 giorni (mediante mail a covid19cup@ats-brescia.it) e il certificato di malattia potrà essere prolungato per tutto il periodo necessario, fino a negativizzazione del test”.

Dubbi e richieste di chiarimento

Viste anche le diverse posizioni delle autorità sanitarie sul territorio, abbiamo chiesto al Ministero della salute di avere gli opportuni chiarimenti.

A valle dei confronti, evidenziamo che sul rientro dei lavoratori positivi dopo 21 giorni lo stesso Ministro è titubante, nonostante sia in fase di elaborazione un documento su questo tema (per ora non firmato dal Ministro Speranza).

Il dubbio nasce dal fatto che, non conoscendo con certezza la durata del periodo di contagiosità di un soggetto con Covid-19, il rischio di trasmissione dell’infezione esiste anche oltre le tre settimane dalla comparsa dei sintomi. Rispettando il distanziamento e facendo sempre uso della mascherina, tuttavia, tale rischio viene considerato molto basso e, comunque, accettabile, rispetto all'alternativa rappresentata da un lungo periodo di isolamento che finirebbe per condizionare la vita privata e quella professionale.

Detto ciò, il criterio può essere sempre modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con i clinici, i microbiologi e i virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate. Questo perché, nei pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato.

Sulla bassa contagiosità fino a poco tempo esisteva solamente uno studio cinese, mentre di recente ne è uscito uno europeo pubblicato sul Lancet, che conferma le tesi cinesi. Il dubbio comunque rimane: è impossibile assicurare un rischio zero, essendo possibile ipotizzare solamente un rischio basso.

 


[1] Per un resoconto aggiornato di tutte le misure adottate, si veda il link al sito della Camera dei Deputati.

 

Per qualsiasi necessità di informazioni e chiarimenti i funzionari delle Aree Lavoro e Previdenza, e Sicurezza Qualità e Ambiente sono a vostra disposizione

 


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