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Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni

Scadenza dell’aggiornamento dei preposti.

 

In tema di formazione sulla sicurezza, alla data odierna non ha ancora visto la luce l’accordo tra lo Stato e le Regioni che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 a norma dell’art. 13 del DL n. 146/2021 (che ha modificato l’art. 37 del Dlgs 81/2008).

Il ritardo nell’adozione dell’accordo ha suscitato diverse letture (nonostante le chiare indicazioni dell’Ispettorato del lavoro nella circolare 1/2022 successivamente richiamata), in particolare con riferimento all’aggiornamento dei preposti. Per chiarire la attuale situazione si svolgono le seguenti considerazioni.

Il nuovo art. 37 prevede, a questo proposito, che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

Restano, quindi, pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi.

Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli accordi, per tutti gli aspetti (durata, modalità, tempistica, aggiornamento). Per il datore di lavoro, invece, non è ancora attivo alcun obbligo, non essendo tale figura originariamente destinataria di obbligo formativo.

I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio.

Valutando le modifiche apportate dal Dl 146/2021 all’art. 37 del Dlgs 81/2008, quindi, emerge in particolare che:

Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi accordi.

In particolare, quindi, la formazione dei preposti resta tutta regolata (contenuti, durata, modalità, aggiornamento, etc.) agli accordi esistenti (non trovando ancora applicazione nemmeno la previsione del comma 7ter).

Questa ricostruzione sul piano giuridico è pienamente in linea con quella offerta, immediatamente dopo l’approvazione della legge di conversione del DL 146/2021, dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, infatti, l’organo di vigilanza ha espresso analoghe considerazioni, che si possono così sintetizzare:

Diversamente, per l’addestramento, già previsto dalla normativa precedente le modifiche del 2021, si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

Su questo regime giuridico e su questo assetto sanzionatorio non incidono, evidentemente, le scadenze temporali relative agli attuali obblighi di aggiornamento.

L’aggiornamento dei preposti è – secondo l’accordo Stato – Regioni del 2011, quinquennale, ha durata minima di 6 ore e ha ad oggetto i compiti specifici del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. la eventuale revisione di questi aspetti è demandata al nuovo accordo, per cui attualmente queste regole restano vigenti, come puntualizzato anche dall’Ispettorato del lavoro (“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza”).

Ne consegue che, fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale.

Resta, così, destituita di fondamento l’ipotesi che il Dl 146/2021 abbia introdotto, pro futuro, un obbligo di aggiornamento biennale decorrente (non già, dall’emanazione del nuovo accordo ma) dall’entrata in vigore della legge di conversione (il che ha indotto qualche commentatore a individuare nella data del 21 dicembre 2023 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di aggiornamento biennale con relative sanzioni).

Innanzitutto, perché semmai la data avrebbe dovuto essere quella del decreto-legge (e non della sua legge di conversione), ossia il 22 ottobre 2021 (e quindi l’ipotetica scadenza doveva essere il 22 ottobre 2023, ampiamente decorsa).

Ma, soprattutto, perché la legge pacificamente fa riferimento come parametro al nuovo accordo (e non alla propria entrata in vigore), come confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sopra richiamata.

Per qualsiasi ulteriore informazione i funzionari dell'area Sicurezza, Ambiente ed Energia sono a disposizione

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