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Ministero del Lavoro: i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGO

 

Ministero del Lavoro: i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO

Il Ministero del Lavoro, sulla Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, il Decreto con la definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO (Cassa integrazione salariale ordinaria).

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’integrazione salariale ordinaria (CIGO), è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della  situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

Ai fini della concessione della CIGO l’azienda è tenuta a presentare una relazione tecnica dettagliata, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che dimostri, sulla base di elementi oggettivi, la possibilità di ripresa dell’attività.


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