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REGIONE TOSCANA: GUIDA ALL'IRAP

La dichiarazione Irap 2017. Aliquote, deduzioni e crediti d’imposta

 

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia  con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

L'IRAP è un'imposta che si applica sul "valore della produzione netta". Ogni singola Regione e Provincia autonoma può variarne le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, entro i limiti fissati dalla legge statale.

In Toscana la normativa è stata recepita con la legge regionale n. 32/2000 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"
 

L'IRAP è dovuta dai soggetti che svolgono abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.
E' necessario, per l'assoggettabilità al tributo, che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma; non sono quindi soggetti passivi coloro che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto mancanti del requisito dell'organizzazione, e le attività occasionali.
L'attività svolta dalle Società e dagli enti commerciali e non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce comunque presupposto di imposta.
 

La determinazione della base imponibile è definita dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 del decreto legislativo n. 446/1997, nonchè dalle disposizioni comuni fissate dall'art. 11 e seguenti del medesimo decreto legge.

 

Attività commerciali (metodo analitico) - Enti non commerciali:

Andare alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia dell'entrate:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazione+irap+2017/modello+irap2017/indice+modello+irap2017
  

Consultare le ALIQUOTE 2017 nella Tabella 1 e Tabella 2 (scarica Tabella 1 immagine  .bmp e Tabella 2 immagine  .bmp)

 

La legge regionale 18 dicembre 2013, n. 79, all’articolo 9, prevede, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute per il personale assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis), della l.r. 35/2000. La deduzione si applica anche alle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni. Per le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 “Legge finanziaria per l'anno 2013” in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” per le micro, piccole e medie imprese)

 

  1. L’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 riconosce alle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in progetti di internazionalizzazione un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte in paesi esteri europei, in forma singola o associata.Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui l’investimento è effettuato. L’agevolazione, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle stesse spese.
  2. L’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 riconosce un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certificazioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti:

a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001;

b) SA8000;

c) BS OHSAS 18001;

d) registrazione EMAS.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione. Nel caso di registrazione EMAS l’impresa deve optare fra l’agevolazione del presente articolo o la riduzione dell’aliquota prevista all’articolo 4 della medesima legge regionale n. 79 del 2013. L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa

  1. La legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 riconosce un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive pari al 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio. Sono escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà economica, le banche, le fondazioni bancarie e le compagnie e imprese di assicurazione. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e il relativo importo complessivo è concesso fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 annui, così destinati: almeno il 70 per cento per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, fino al 30 per cento per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio.

 

L'art. 4 della L.R. 32/2000 stabilisce che l'attività di rimborso dell' IRAP è disciplinata dalle norme in materia di imposte sui redditi. In base alla convenzione sottoscritta tra la Regione Toscana e l'Agenzia delle Entrate la gestione dei rimborsi è svolta dall'Agenzia delle Entrate.

 

La Regione Toscana ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione del tributo in oggetto, pertanto si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia competente per territorio:  http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Toscana

 


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